L’intelligenza artificiale è ormai entrata nelle attività quotidiane di molte aziende. Viene utilizzata per scrivere contenuti, analizzare documenti, gestire richieste dei clienti, sviluppare software e automatizzare processi che fino a pochi anni fa richiedevano un intervento umano continuo.
La diffusione di questi strumenti, però, ha preceduto spesso la definizione di regole interne sul loro utilizzo. In molte organizzazioni si è iniziato a usare l’AI senza stabilire con precisione quali informazioni possano essere condivise, chi debba verificare i risultati e quali decisioni possano essere affidate a un sistema automatizzato.
Il quadro normativo europeo sta cercando di intervenire proprio su questi aspetti. E in Italia arriva un nuovo passaggio: il 23 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026, che adegua la normativa nazionale ad alcune disposizioni dell’AI Act europeo.
Il provvedimento riguarda soprattutto i poteri delle autorità nazionali, la vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale e l’impiego dell’AI in diversi ambiti professionali e formativi.
Per chi utilizza ChatGPT, Gemini, Copilot o altri strumenti analoghi, la notizia merita attenzione. Occorre però distinguere gli obblighi già previsti dal regolamento europeo dalle novità introdotte dal decreto italiano.
AI Act: a che punto siamo nel 2026?
L’AI Act, formalmente Regolamento (UE) 2024/1689, è la normativa con cui l’Unione europea disciplina lo sviluppo, la commercializzazione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
La sua impostazione si basa sul livello di rischio associato alle diverse applicazioni. Un sistema utilizzato per suggerire la formulazione di un’email non presenta le stesse criticità di uno impiegato per valutare candidati a un posto di lavoro o prendere decisioni che possono incidere sui diritti delle persone.
Per questo motivo, il regolamento non tratta tutte le applicazioni allo stesso modo.
Alcune pratiche sono vietate, altre sono soggette a requisiti particolarmente rigorosi. Per determinati sistemi sono previsti obblighi di trasparenza, mentre numerosi utilizzi ordinari dell’intelligenza artificiale non rientrano nelle categorie a rischio elevato.
L’applicazione delle disposizioni è stata distribuita su più scadenze.
Dal 2 febbraio 2025 sono applicabili i divieti relativi ad alcune pratiche considerate inaccettabili e le disposizioni sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale.
Il 2 agosto 2025 è stata la volta delle regole sui modelli di AI per finalità generali e di alcune disposizioni sulla governance.
Il 2 agosto 2026 sono diventati applicabili ulteriori obblighi, tra cui quelli di trasparenza previsti dall’articolo 50, secondo le rispettive condizioni.
Il calendario normativo resta articolato e alcune disposizioni sono soggette a scadenze successive. Per questo non sarebbe corretto affermare che tutti gli obblighi dell’AI Act siano entrati in vigore contemporaneamente.
Cosa prevede il nuovo decreto italiano del 23 ottobre 2026
Il decreto legislativo 179/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, interviene per adeguare l’ordinamento italiano al regolamento europeo.
Uno degli aspetti centrali riguarda l’organizzazione dei controlli.
Il testo disciplina i poteri delle autorità nazionali competenti, i meccanismi di coordinamento e le attività di vigilanza del mercato. Contiene inoltre disposizioni sanzionatorie e regole relative agli spazi di sperimentazione normativa, pensati per favorire lo sviluppo e la verifica di soluzioni innovative in condizioni controllate.
Il provvedimento affronta anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.
Si tratta di ambiti nei quali l’impiego di sistemi automatizzati può avere conseguenze significative sulle persone.
Un algoritmo utilizzato per organizzare attività amministrative, per esempio, presenta problematiche diverse rispetto a un sistema che contribuisce a valutare competenze professionali o informazioni sanitarie.
La normativa cerca quindi di definire un quadro di responsabilità e supervisione coerente con le caratteristiche dei diversi utilizzi.
Il 23 ottobre non introduce un obbligo generalizzato di certificazione per chiunque utilizzi ChatGPT o altri assistenti AI. Gli adempimenti dipendono dal ruolo dell’organizzazione, dalla tipologia del sistema e dal suo impiego concreto.
Questa distinzione è particolarmente importante per evitare interpretazioni allarmistiche della normativa.
Cosa cambia per le aziende che utilizzano l’intelligenza artificiale
Per molte piccole e medie imprese, il problema più immediato non riguarda lo sviluppo di algoritmi proprietari. Riguarda piuttosto l’utilizzo di strumenti già disponibili sul mercato.
Pensiamo a un’agenzia di comunicazione che impiega l’AI per preparare campagne pubblicitarie, a uno studio professionale che analizza documenti con un assistente digitale oppure a un’azienda che utilizza un chatbot per rispondere alle richieste dei clienti.
Queste attività non sono automaticamente considerate ad alto rischio.
Ciò non significa, però, che possano essere svolte senza alcuna attenzione alle regole applicabili.
La gestione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni aziendali, la correttezza delle comunicazioni e la verifica dei risultati rimangono responsabilità concrete, indipendentemente dall’adozione dell’intelligenza artificiale.
Un esempio chiarisce il problema.
Se un dipendente inserisce in uno strumento AI un documento contenente dati riservati di un cliente, l’eventuale criticità non dipende necessariamente dall’AI Act. Potrebbero entrare in gioco anche il GDPR, gli obblighi contrattuali di riservatezza e le procedure interne dell’azienda.
Per questo è utile evitare di considerare l’AI Act come l’unica normativa rilevante quando si parla di intelligenza artificiale.
Le imprese devono valutare gli strumenti utilizzati all’interno di un quadro più ampio, che comprende la protezione dei dati, la sicurezza informatica e le responsabilità professionali.
Trasparenza dei contenuti AI: quando bisogna dichiararne l’utilizzo?
Uno degli argomenti che interessano maggiormente chi lavora nel marketing digitale riguarda la riconoscibilità dei contenuti generati artificialmente.
L’articolo 50 dell’AI Act disciplina specifici obblighi di trasparenza.
Tra questi rientrano, secondo le condizioni previste dalla norma, l’informazione agli utenti quando interagiscono direttamente con determinati sistemi AI, la riconoscibilità di alcuni contenuti sintetici e la comunicazione relativa a contenuti manipolati che costituiscono deepfake.
Sono inoltre previste disposizioni per determinati testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale e pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse generale, con eccezioni legate alle modalità di revisione e responsabilità editoriale.
Questo non equivale a imporre un’etichetta su qualsiasi testo scritto con l’aiuto di ChatGPT.
Un professionista che utilizza l’intelligenza artificiale per riorganizzare gli appunti di una riunione o migliorare la formulazione di un’email non si trova necessariamente nella stessa situazione di chi pubblica un video sintetico che riproduce realisticamente una persona.
La differenza dipende dalla natura del contenuto, dalla sua destinazione e dalle condizioni specifiche stabilite dal regolamento.
Per editori, creator e aziende che producono contenuti digitali, diventa quindi utile distinguere l’assistenza alla scrittura dalla generazione di materiali soggetti a particolari obblighi di trasparenza.
Formazione sull’AI: perché riguarda anche chi utilizza strumenti comuni
L’articolo 4 dell’AI Act introduce il tema dell’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale.
La disposizione richiede ai fornitori e ai soggetti che impiegano sistemi AI di adottare misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di competenza del personale e delle altre persone che utilizzano tali sistemi per loro conto.
Il livello di preparazione deve essere valutato considerando le conoscenze delle persone coinvolte, il contesto di utilizzo e i possibili effetti sulle persone interessate.
Non viene imposto indistintamente a tutte le aziende un corso standard o un particolare attestato.
L’obiettivo è fare in modo che chi utilizza questi strumenti ne comprenda le caratteristiche e i limiti.
Un addetto al marketing che utilizza un generatore di immagini avrà esigenze formative differenti rispetto a un responsabile delle risorse umane che impiega sistemi automatizzati nella selezione del personale.
Nel primo caso sarà opportuno conoscere, tra le altre cose, le implicazioni relative ai contenuti sintetici e ai diritti di utilizzo. Nel secondo sarà necessario prestare particolare attenzione ai rischi di discriminazione e ai requisiti applicabili ai sistemi impiegati.
La formazione, quindi, dovrebbe partire dalle attività effettivamente svolte.
Il problema delle risposte sbagliate rimane
La regolamentazione non elimina uno dei limiti più conosciuti dell’intelligenza artificiale generativa: la possibilità di produrre informazioni inesatte, incomplete o inventate.
Un sistema può fornire una risposta convincente anche quando non dispone di elementi sufficienti per sostenerla.
Questo comportamento diventa particolarmente problematico quando il risultato viene utilizzato in un documento professionale, in una comunicazione pubblica o in una decisione aziendale.
Immaginiamo che un’impresa utilizzi l’AI per preparare una scheda tecnica destinata ai clienti. Il sistema potrebbe inserire caratteristiche non presenti nella documentazione originale oppure interpretare in modo errato un requisito.
Se il contenuto viene pubblicato senza controllo, l’errore può trasformarsi in un problema commerciale o contrattuale.
Il controllo umano, in questi casi, deve essere proporzionato alle conseguenze dell’errore.
Non tutte le attività richiedono lo stesso livello di verifica. Una proposta di titolo per un post social può essere controllata rapidamente. Un documento contenente indicazioni sanitarie, legali o finanziarie richiede competenze specifiche e verifiche più rigorose.
L’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale passa anche dalla capacità di riconoscere queste differenze.
Come preparare la propria attività alle regole sull’intelligenza artificiale
Per un’azienda che utilizza già strumenti AI, il primo passo ragionevole consiste nel capire dove vengono impiegati.
Spesso l’intelligenza artificiale è stata introdotta gradualmente, attraverso iniziative individuali dei dipendenti o piccoli esperimenti all’interno dei reparti.
Può quindi accadere che un’organizzazione utilizzi diversi servizi senza avere un quadro completo delle informazioni condivise o delle funzioni automatizzate.
Una ricognizione interna permette di individuare gli strumenti effettivamente utilizzati, le attività supportate e gli eventuali fornitori esterni.
Successivamente è utile verificare quali dati vengono inseriti nei sistemi e se esistono istruzioni sufficientemente chiare per il personale.
Anche la distribuzione delle responsabilità merita attenzione. Quando un risultato prodotto dall’AI viene utilizzato per prendere una decisione o comunicare un’informazione, dovrebbe essere chiaro chi ne verifica l’adeguatezza.
Infine, occorre distinguere le applicazioni ordinarie da quelle che potrebbero ricadere nelle categorie disciplinate più rigorosamente dall’AI Act.
Per le situazioni più complesse, una valutazione legale e tecnica specifica rimane la soluzione più prudente.
Non serve trasformare ogni utilizzo dell’intelligenza artificiale in una procedura burocratica. Serve invece stabilire regole comprensibili, proporzionate ai rischi e compatibili con il lavoro quotidiano.
Dopo l’AI Act, utilizzare l’intelligenza artificiale richiederà più consapevolezza
L’entrata in vigore del decreto legislativo 179/2026 rappresenta un ulteriore passaggio nell’attuazione italiana delle regole europee sull’intelligenza artificiale.
Per le aziende, il cambiamento non si esaurisce nella lettura di un nuovo provvedimento.
Negli ultimi anni molti strumenti AI sono stati adottati soprattutto per ragioni di velocità e convenienza. La possibilità di ottenere una bozza, un’analisi o un’immagine in pochi secondi ha favorito una diffusione rapida, talvolta senza una valutazione approfondita delle modalità di utilizzo.
Ora diventa necessario affiancare a questa rapidità una maggiore attenzione alle responsabilità.
Un’organizzazione che conosce gli strumenti utilizzati, forma adeguatamente il personale e stabilisce controlli proporzionati può continuare a sfruttare le opportunità dell’intelligenza artificiale senza affidarsi all’improvvisazione.
La domanda da porsi, prima di introdurre un nuovo sistema, non dovrebbe riguardare soltanto quanto tempo permette di risparmiare. Bisognerebbe capire anche quali informazioni utilizza, quali errori può commettere e chi sarà responsabile dei risultati.
Sono valutazioni che resteranno utili anche quando il calendario di applicazione dell’AI Act sarà completato.
Fonti normative
- Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 – Gazzetta Ufficiale
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Normattiva
- Commissione europea – Calendario di applicazione dell’AI Act
Questo articolo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e sottoposto a revisione editoriale. Le informazioni hanno finalità esclusivamente divulgative e non costituiscono consulenza legale o professionale. Nonostante l’attenzione dedicata all’accuratezza dei contenuti, si invita a verificare le disposizioni vigenti attraverso le fonti ufficiali.
FAQ – Domande frequenti
Che cos'è l'AI Act e a cosa serve?
L’AI Act è il Regolamento (UE) 2024/1689, con cui l’Unione europea stabilisce regole comuni per lo sviluppo, la commercializzazione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La normativa distingue le applicazioni in base ai rischi che possono comportare per la sicurezza e i diritti delle persone, prevedendo obblighi differenti a seconda delle caratteristiche e delle finalità dei sistemi.
Cosa cambia in Italia dal 23 ottobre 2026?
Il 23 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo n. 179/2026, che introduce disposizioni nazionali di adeguamento all’AI Act europeo. Il provvedimento interviene, tra gli altri aspetti, sulle competenze delle autorità, sui controlli e sul sistema sanzionatorio. Non introduce automaticamente nuovi obblighi per chiunque utilizzi strumenti di intelligenza artificiale: gli adempimenti dipendono dal tipo di sistema e dal suo impiego.
Le aziende italiane sono obbligate ad adeguarsi all'AI Act?
Le aziende che sviluppano, commercializzano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono rispettare le disposizioni applicabili alla propria attività. Gli obblighi variano in base al ruolo dell’organizzazione e al livello di rischio del sistema. Per questo è opportuno verificare quali strumenti vengono utilizzati, per quali finalità e se rientrano in categorie soggette a requisiti specifici.
È obbligatorio dichiarare quando un contenuto è stato creato con ChatGPT?
Non esiste un obbligo generalizzato di dichiarare l’utilizzo di ChatGPT per qualsiasi contenuto. L’articolo 50 dell’AI Act prevede specifici obblighi di trasparenza, per esempio in relazione a determinati contenuti sintetici, deepfake e testi generati o manipolati dall’AI pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. L’applicabilità dipende dalle caratteristiche del contenuto e dalle condizioni previste dalla normativa.
L'AI Act obbliga le aziende a formare i dipendenti sull'intelligenza artificiale?
L’articolo 4 dell’AI Act richiede ai fornitori e ai soggetti che impiegano sistemi AI di adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale coinvolto. La normativa non impone indistintamente un corso specifico o una certificazione obbligatoria. La formazione deve essere adeguata alle competenze delle persone, agli strumenti utilizzati e ai possibili rischi.
Sono previste sanzioni per chi non rispetta l'AI Act?
Sì. L’AI Act prevede sanzioni amministrative che variano in funzione della violazione. Per le infrazioni più gravi, come quelle relative alle pratiche vietate, il regolamento contempla importi fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo dell’impresa, secondo i criteri applicabili. Non tutte le violazioni comportano queste sanzioni massime e sono previste disposizioni specifiche per diverse categorie di operatori.
Posso continuare a utilizzare ChatGPT, Gemini e Copilot per lavoro?
Sì. L’AI Act non vieta l’utilizzo generale di assistenti come ChatGPT, Gemini o Microsoft Copilot. Aziende e professionisti possono continuare a impiegarli, prestando attenzione alla protezione dei dati, alla riservatezza delle informazioni e alla verifica dei risultati. Per alcune applicazioni possono essere necessari ulteriori adempimenti, soprattutto quando i sistemi vengono utilizzati in ambiti regolamentati o per attività considerate ad alto rischio.
Qual è la differenza tra AI Act e GDPR?
L’AI Act disciplina i sistemi di intelligenza artificiale, introducendo requisiti legati ai rischi, alla sicurezza, alla trasparenza e alle responsabilità degli operatori. Il GDPR regola invece il trattamento dei dati personali. Le due normative possono applicarsi contemporaneamente: un’azienda che utilizza l’AI per elaborare informazioni sui clienti, per esempio, deve valutare sia gli eventuali obblighi previsti dall’AI Act sia quelli relativi alla protezione dei dati personali.